Regolamento

In tanti anni di esperienza nell’ambito delle adozioni a distanza abbiamo dato risposta alle domande più svariate e abbiamo dovuto chiarire dubbi di ogni genere. È nata così l’idea di formulare un regolamento che presentasse le norme che disciplinano le adozioni a distanza e le borse di studio della nostra associazione. Questo libretto è il frutto della nostra esperienza e quella dei missionari con i quali collaboriamo da tempo. Per chiarezza e trasparenza è proposto in doppia lingua sia per le famiglie italiane che per quelle destinatarie delle adozioni a distanza. Se, caro benefattore, avrai altre domande da farci o suggerimenti da darci, non esitare a contattarci, perché vogliamo sempre migliorare in questa meravigliosa esperienza di solidarietà umana

Cap. 1 – RESPONSABILITÀ DEL PROGETTO SAD

Art. 1 – Responsabilità del Progetto
Il Progetto “Sostegno a Distanza” (SAD) fa capo all’Associazione “Volontari per il Mondo” Onlus, che ne risulta responsabile nella organizzazione, gestione e diffusione. 

Art. 2 – L’Associazione “Volontari per il Mondo”
L’Associazione “Volontari per il Mondo” è il braccio operativo del Movimento “Testimoni del Risorto”, il gruppo laicale della Famiglia Salesiana che, facendo perno sulla Risurrezione di Cristo, mira a portare, attraverso la spiritualità pasquale, ai poveri e ai bisognosi vicini e lontani la gioia della Risurrezione, contribuendo in tal modo alla diffusione del Regno di Dio. L’Associazione si impegna in modo particolare in iniziative volte allo sviluppo umano, sociale e religioso dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 3 – Sede legale e sedi secondarie
La sede legale dell’Associazione “Volontari per il mondo – Onlus” è ubicata in Roma, via Castelfidardo, 68. In essa sono registrati e archiviati i dati e i libri contabili relativi ai vari progetti di promozione, realizzati o in fase di realizzazione, inclusi quelli del Progetto SAD. L’Associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie. 

Cap. 2 – VALORE E FINALITÀ DEL SOSTEGNO A DISTANZAArt. 4 – Valore del Sostegno a Distanza
Il sostegno a distanza, incidendo positivamente sia sulle persone coinvolte che sui loro ambienti di origine, ha un alto valore etico e sociale.
• Le persone partecipano a un’esperienza formativa unica per motivazioni, intensità, continuità ed effetti, che educa alla gratuità, alla solidarietà, alla mondialità.
• La società, attraverso il legame tra soggetti di origini e culture differenti, realizza concretamente un’esperienza di cooperazione internazionale in cui inizia a prendere forma una nuova economia basata sui principi della giustizia sociale e di uno sviluppo equo e sostenibile.

Art. 5 – Finalità del Progetto SAD 
Il Progetto SAD, per le sue implicazioni a livello dei singoli e della collettività, persegue molteplici finalità:
a. mira a offrire ai soggetti più deboli (bimbi, ragazzi, giovani), che vivono in condizioni di svantaggio socio-economico, protezione e sostegno perché possano crescere migliorando le loro condizioni di vita attuali e future,
b. tende a formare la coscienza della solidarietà in e verso chi vive in situazioni di bisogno e di emarginazione,
c. cerca di favorire il rapporto tra i sostenitori e i beneficiari, creando una relazione affettiva fatta di “accoglienza” dell’altro nella propria vita e di “continuità” di attenzione nei suoi confronti,
d. punta a valorizzare il contesto sociale e culturale del beneficiario, rendendo così sia l’ambiente che la persona oggetti di arricchimento e sviluppo reciproco. 

Cap. 3 – NATURA DEL SOSTEGNO A DISTANZAArt. 6 – Il rapporto nel “sostegno a distanza”.
Per “sostegno a distanza” si intende il rapporto di natura morale e affettiva connesso alla partecipazione alle spese per il sostentamento, l’educazione e l’istruzione, che si instaura tra uno o più soggetti (adottante o sostenitore o benefattore) da una parte, e uno o più minori in stato di bisogno (adottando o adottato o beneficiario) dall’altro.
Con tale termine si indica sia una “adozione a distanza” che una “borsa di studio”,

Art. 7 – Adozione a distanza
L’adozione a distanza è il rapporto di sostegno nello sviluppo e nella formazione di un minore in stato di disagio economico e affettivo, che viene realizzato rispettando le sue esigenze di crescita all’interno della sua comunità e cultura di origine. 

Art. 8 – Borsa di studio
La Borsa di studio è il rapporto di sostegno a un giovane meritevole ma privo di mezzi economici, offerto da benefattori disposti a farsi carico dei costi occorrenti allo svolgimento o al completamento dei suoi studi.

Cap. 4 – I PROTAGONISTI DEL RAPPORTOArt. 9 – I protagonisti
I protagonisti del rapporto sono tre: il sostenitore, il beneficiario e l’Associazione di Volontariato.

Art. 10 – Il Sostenitore
Il Sostenitore o Adottante è chi contribuisce al sostegno di una situazione in forte necessità economica e sociale. Possono diventarlo persone singole, gruppi (amici, famiglie, classi) o enti.

Art. 11 – Il Beneficiario
Il Beneficiario o adottato può essere un bambino che ha bisogno di aiuto per costruire il suo futuro, ma anche una classe o un insegnante. 
Con villaggi o scuole o centri assistenziali sono, inoltre, attuabili forme di gemellaggio che concorrano al loro sviluppo.

Art. 12 – L’Associazione “Volontari per il Mondo”.
Nei rapporti di collaborazione e promozione tra sostenitori e beneficiari fa da mediatrice l’Associazione “Volontari per il mondo – Onlus”. 

Cap. 5 – GESTIONE DEL RAPPORTOArt. 13 – Organizzazione della gestione
La gestione dei rapporti circa il sostegno a distanza è affidata a:
a. il Responsabile Nazionale 
b. il Responsabile Estero
c. il Segretario Estero
d. i Referenti Locali

Art. 14 – Il Responsabile Nazionale
In Italia provvede alla gestione dei rapporti il Responsabile Nazionale del settore, nominato dal Presidente dietro parere del Consiglio Direttivo dell’Associazione. La durata del suo incarico è pari a quella del Presidente e decade a fine mandato del Presidente che lo ha nominato. L’incarico può essere rinnovato o revocato anzitempo, se si creano condizioni che lo richiedono
Egli cura il SAD in tutti i suoi aspetti, favorendone lo sviluppo, garantendo la trasparenza delle operazioni, il coordinamento delle attività e i collegamenti tra l’Associazione, i sostenitori e i beneficiari. In modo specifico 
a. tiene aggiornato l’archivio dei dati, delle schede informative e dei pagamenti,
b. verifica i pagamenti delle quote per il sostegno a distanza,
c. trasmette le quote ricevute accertandosi della loro avvenuta consegna,
d. interagisce per qualsiasi esigenza del settore con i Responsabili Esteri e con i Referenti locali in Italia,
e. favorisce la comunicazione e la relazione tra adottanti e adottati,
f. trasmette informazioni sulle attività del Progetto SAD per la loro pubblicazione sul giornale TR News e sul sito www.volontariperilmondo.it 

Art. 15 – Il Responsabile Estero
Il Responsabile Estero viene nominato dal Presidente dell’Associazione e la sua nomina deve essere approvata dal Vescovo della Diocesi nella quale opera, che ne riconosce le qualità morali e le competenze necessarie.
Egli cura l’organizzazione e la gestione del Progetto SAD nella propria zona, assumendosi la piena responsabilità delle attività svolte. In particolare
a. tiene aggiornato l’intero archivio fotografico dei bambini, i loro dati personali e familiari, tutti i pagamenti
b. verifica gli avvenuti versamenti e controlla i movimenti in banca,
c. favorisce i rapporti tra sostenitori e beneficiari trasmettendo informazioni e comunicazioni epistolari, 
d. tiene i collegamenti tra l’Associazione, i Missionari e la Diocesi.

Art. 16 – Il Segretario Estero
Il Responsabile Estero si avvale della cooperazione di un Segretario per curare tutte le adempienze prescritte e assicurare la piena trasparenza della gestione delle somme ricevute dall’Associazione. 
Questi, originario del luogo e nominato dal Presidente dell’Associazione per integrità morali e competenze, verrà retribuito dall’Associazione attraverso la detrazione del 2% sulle quote SAD. Tale somma, minima come detrazione, consente di creare un posto di lavoro a beneficio di una famiglia in loco.

Art. 17 – I Referenti Locali
Per lo svolgimento delle attività del SAD, il Responsabile Nazionale si avvale in Italia della collaborazione di Referenti locali, scelti nell’ambito dei Cenacoli TR. Questi collaboreranno nelle attività di volontariato comprese quelle del SAD. 

Cap. 6 – PROCEDURE OPERATIVEArt. 18 – Individuazione dei candidati 
Sono candidati al sostegno a distanza (adozioni, borse di studio, scuole, centri assistenziali) tutti i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio economico e sociale. 
Perché si attivi la procedura del SAD è necessario che ne venga fatta richiesta dalla famiglia del minore interessato o da chi ne abbia la tutela e la cura, compilando il modulo VPM1 predisposto dall’Associazione a tal fine. La sua compilazione implica l’accettazione dal presente regolamento da parte del sostenitore e del beneficiario.

Art. 19 – Criteri di scelta dei candidati 
Per la scelta dei candidati all’adozione o alla borsa di studio l’Associazione si avvale del Responsabile Estero, che su ciascun minore individuato in stato di necessità compila la scheda informativa, contenente i suoi dati personali, familiari e sociali, e la trasmette al Responsabile Nazionale, unitamente alla fotografia e al suo certificato di nascita. 
Sulla base di questi dati, viene compilata una graduatoria, in cui i minori vengono inseriti dando diritto di precedenza agli orfani di entrambi o di uno dei genitori, e ai figli di famiglie numerose e con minor reddito. È fatto obbligo assoluto di privilegiare nella scelta i candidati in condizioni di maggiore bisogno, senza distinzione alcuna di nazionalità, razza, sesso, credo religioso o gruppo di appartenenza.
Nel caso l’adottando non risulti ancora registrato all’anagrafe, si procederà a un’Adozione Speciale che comporta, in via prioritaria, la regolarizzazione anagrafica dell’adottando e, se necessario, anche dei suoi eventuali fratelli e sorelle. Il Responsabile Estero comunicherà l’avvenuta iscrizione anagrafica mediante invio del certificato di nascita, dando possibilità di proseguimento all’adozione stessa.

Art. 20 – Assegnazione del SAD
Ogni beneficiario può essere assegnato a uno o a più benefattori con il consenso di questi. Ciò consente ai vari sostenitori di offrire la stessa cifra per tutto il tempo necessario, anche nel caso ci sia l’esigenza di maggiori contributi (aumento di retta scolastica, cure mediche straordinarie, decesso di un genitore, ecc). 
Di norma non è consentito più di un bimbo adottato per famiglia, tranne casi particolari.
Uno stesso sostenitore potrà farsi carico di più adozioni contemporaneamente.
Nel caso di condizioni ambientali di eccezionale gravità, il Responsabile Estero può fare richiesta di utilizzare la somma di una adozione a favore di più bambini appartenenti a famiglie diverse producendo tutti i loro dati (certificati di nascita, schede informative, fotografie). Tale modifica è attivata solo al parere favorevole del contribuente. 

Art. 21 – Attivazione del SAD
Il rapporto si attiva per il benefattore all’atto della presentazione della domanda, che deve essere formulata utilizzando il modello VPM2 predisposto dall’Associazione e la cui sottoscrizione implica l’accettazione del presente Regolamento. Esso decorre dalla data di accettazione della domanda, che trova riscontro al momento del recapito all’adottante della scheda relativa all’adottato.
Non vengono prese in considerazione le domande presentate da minorenni. 

Art. 22 – Durata dell’adozione
La durata del SAD viene indicata nella domanda sottoscritta dal sostenitore. Nel caso si tratti di un’adozione, di norma termina automaticamente al compimento del tredicesimo anno di età dell’adottato e può essere trasformata, d’accordo con l’adottante, in una borsa di studio.
La durata della borsa di studio, in quanto finalizzata allo svolgimento degli studi, sarà pari a quella prevista per il corso prescelto (diploma, laurea, ecc) o per il suo completamento. La permanenza della borsa di studio si intende in ogni caso condizionata al regolare e positivo andamento degli studi intrapresi, comprovato da apposita comunicazione annuale del Responsabile Estero all’Associazione.

Art. 23 – Interruzione del SAD
Se il sostenitore decide di interrompere l’adozione prima dei termini previsti, dovrà dare un preavviso scritto di tre mesi onde garantire all’adottato la continuità del sostegno.
Nel caso in cui vengano rilevati notevoli ritardi nel pagamento della quota, l’Associazione contatterà il benefattore per sollecitare gli adempimenti dovuti. Se, ciò nonostante, il ritardo perdurasse fino a sei mesi senza che l’adottante ne comunichi il motivo, l’Associazione provvederà a dichiarare cessato il rapporto di adozione dandone comunicazione all’interessato. 
Qualora si siano verificati eventi tali da compromettere la prosecuzione di una adozione, l’Associazione può, con il consenso dell’adottante, devolvere la quota in favore di altro candidato.

Cap. 7 – GESTIONE DEI FONDIArt. 24 – Quota annuale per adozioni e borse di studio
La quota per una adozione a distanza è di € 30 al mese. Essa è puramente indicativa in quanto l’adottante può decidere di versare una quota inferiore o superiore, concordandola al momento della domanda con l’Associazione.
Il costo annuale delle borse di studio varia da caso a caso (tipo di scuola, Università, Seminario, residenza sul posto) e viene concordato al momento della domanda con l’adottante, che dovrà specificare se intende sostenere lo studente per un periodo determinato o per l’intera durata del corso.
Le quote annuali per le adozioni a distanza e le borse di studio sono soggette a possibili variazioni, che impegnano l’adottante solo se consenziente.
Il periodo minimo di adozione è di un anno. Se si vuole terminare l’adozione dopo questo periodo, lo si deve comunicare; in caso contrario si riterrà valida la continuazione dell’adozione avviata. 

Art. 25 – Modalità dei bonifici 
I versamenti delle quote annuali possono avvenire in unica soluzione ovvero in rate semestrali o trimestrali da effettuarsi sul conto corrente postale o bancario dell’Associazione, che sono i seguenti:
? CONTO CORRENTE POSTALE: N. 72908007
? CONTO CORRENTE BANCARIO (BNL): IBAN: IT58V0100503800000000016660.
I bonifici vanno intestati a: “VOLONTARI PER IL MONDO” ONLUS – VIA CASTELFIDARDO, 68 – 100185 ROMA.
Chiaramente dovrà essere indicata, come causale del versamento, SAD per adozione o borsa di studio o scuola o centro assistenziale, specificando paese, nome e codice dell’adottato.

Art. 26 – Vantaggi fiscali per i sostenitori
La nostra Associazione è una Onlus e le donazioni a suo favore godono delle agevolazioni fiscali ai sensi della legge 80/05.
Quanti versano quote per le adozioni e le borse di studio possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle Onlus fino ad un massimo di € 2.065,83 (art. 13 bis comma 1, lettera i-bis del DPR 917/86).
Le imprese possono dedurre le donazioni in favore delle Onlus per un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 65, comma 2, lettera a del DPR 917/86).
L’art. 14 del D.L. 35/2005, in alternativa, consente alle persone fisiche e alle imprese di dedurre le donazioni in favore delle Onlus fino al 10% del reddito complessivo e comunque fino al limite di € 70.000,00.
Ai fini delle detrazioni fiscali sopra indicate è valida la ricevuta del versamento effettuato in Banca o presso l’Ufficio Postale.

In particolare, i privati possono:
a. dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di 70.000 euro
annui (art. 14, comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005)*; b. detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art.15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86). Per quanto invece concerne le imprese: 
c. è possibile dedurre dal reddito d’impresa complessivo le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005)*. 
d. è possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86). 

Art. 27 – Compiti finanziari del Responsabile Nazionale 
Il Responsabile Nazionale coordinerà la raccolta e l’assegnazione dei fondi in tal modo:
a. verificherà e registrerà gli avvenuti versamenti delle quote per i SAD,
b. provvederà a inviare trimestralmente, tramite bonifico, l’intera somma raccolta ai Responsabili Esteri, 
c. stilerà un rendiconto sintetico ma esaustivo di quanto svolto annualmente, con relativo bilancio.
d. archivierà nella sede centrale per un periodo di cinque anni, la documentazione comprovante le attività e la gestione dei fondi con le ricevute relative ai versamenti e alla distribuzione delle somme agli adottati

Art. 28 – Compiti finanziari del Responsabile Estero 
Il Responsabile Estero provvederà a gestire i fondi, ricevuti dall’Associazione, nel Paese di sua competenza in tal modo:
a. riceverà ogni tre mesi le quote dei benefattori, insieme all’elenco dei nominativi cui vanno destinate;
b. consegnerà quanto ricevuto ai destinatari direttamente o tramite i Missionari presenti in zona, dietro quietanza della somma versata;
c. potrà trattenere, se necessario, dalle somme ricevute l’ammontare necessario per il pagamento diretto delle quote di iscrizione alle scuole frequentate dall’adottato e dai suoi fratelli, e per l’acquisto e la consegna del materiale didattico, di cui esibirà documentazione relativa;
d. potrà consegnare in più rate le somme ricevute, per garantirne un uso più equilibrato da parte delle famiglie destinatarie;
e. predisporrà annualmente, per comprovare le attività svolte e la corretta gestione delle somme ricevute, un rendiconto sintetico, ma esaustivo, dei dati e di tutta la documentazione, i cui originali saranno conservati per cinque anni presso la sede locale e le cui copie saranno inviate al Responsabile Nazionale;
f. svolgerà tali compiti in stretta collaborazione con il Segretario locale, ove questi fosse stato nominato dal Presidente dell’Associazione, per garantire il pieno rispetto degli adempimenti e delle formalità nel rapporto tra i sostenitori e i beneficiari, e per assicurare la piena trasparenza della gestione delle somme ricevute e consegnate.

Art. 29 – Utilizzazione delle quote annuali 
Per quanto riguarda le Adozioni a distanza, la quota versata contribuirà a coprire, in via prioritaria le spese del minore e, per quanto possibile, quelle dei suoi eventuali fratelli e sorelle relative alle rette scolastiche, alla fornitura del materiale didattico, al sostentamento alimentare e all’assistenza sanitaria. 
Per quanto riguarda le Borse di studio, la quota annuale servirà a coprire tutte le spese dello studente relative alle tasse scolastiche, alla fornitura del materiale didattico e, quando la sua residenza fosse distante dalla sede scolastica, al suo sostentamento alimentare, alle spese di alloggio e all’assistenza sanitaria.
Per i centri educativi e assistenziali le somme si utilizzeranno ai fini del miglioramento delle strutture e dei servizi. 

Art. 30 – Verifica dell’efficacia dell’adozione
Sono previste forme di controllo attraverso periodici accertamenti in loco e informazioni sull’efficacia del sostegno. Per i ragazzi che frequentano le scuole i Responsabili Esteri operanti sul posto acquisiscono, una volta l’anno, copia delle pagelle scolastiche che inviano in Italia al Responsabile Nazionale.

Cap. 8 – OBBLIGHI / impegniArt. 31 – Obblighi del Sostenitore
Il Sostenitore è tenuto a 
1. fornire all’Associazione i dati personali necessari all’efficacia del suo SAD e allo svolgimento del suo rapporto con la persona beneficiaria, nonché a consentirne l’uso nel rispetto della legge 675/96 e successive modifiche,
2. versare all’Associazione la quota annuale per il sostegno attivato,
3. intrattenere, ove possibile, con l’adottato una corrispondenza epistolare diretta o per il tramite dei Responsabili Esteri dell’Associazione,
4. comunicare con un preavviso di almeno tre mesi l’eventuale interruzione del suo sostegno
Nel contempo l’adottante ha il diritto di prendere visione presso l’Associazione del bilancio consuntivo annuale e della documentazione contabile relativa alla quota da lui versata.

Art. 32 – Obblighi del Beneficiario
Il beneficiario, o chi ne avesse tutela, è tenuto a 
1. fornire all’Associazione i dati personali necessari all’efficacia del suo SAD ed allo svolgimento del rapporto con il suo sostenitore, nonché a consentirne l’uso nel rispetto delle leggi locali sulla privacy
2. usare i contributi ricevuti per le finalità previste per il sostegno, dando precedenza assoluta all’assolvimento degli obblighi assistenziali ed educativi dei minori,
3. garantire o almeno favorire la corrispondenza epistolare almeno una volta l’anno con il sostenitore,
4. inviare a fine anno scolastico un atto che testimoni l’efficacia del SAD ricevuto (copia della pagella del minore o acquisti di sussidi/strumentazioni o lavori effettuati)
Il mancato rispetto di una sola di queste condizioni potrà determinare l’interruzione del rapporto di sostegno.

Art. 33 – Obblighi dell’Associazione
L’Associazione assume l’obbligo di 
1. devolvere per intero la quota ricevuta in favore del beneficiario, provvedendo alle proprie spese interne con altre risorse finanziarie.
2. favorire il rapporto tra il sostenitore e il beneficiario inviando: 
a. all’attivazione del SAD 
– la Scheda del beneficiario con i suoi dati e la foto, al sostenitore
– la Scheda del sostenitore, salvo diverse disposizioni da parte questi, al beneficiario 
– una copia del Regolamento e un’Informativa sul Responsabile Nazionale ed Estero a entrambi
b. durante l’intero periodo del SAD 
– lettere e notizie almeno una volta l’anno
3. trasmettere progetti e attività di volontariato tramite il giornale TR News 
4. facilitare la comunicazione delle informazioni e i collegamenti tra i soggetti interessati al SAD attraverso il sito www.volontariperilmondo.it 

Art. 34 – Trattamento dei dati personali
L’atto della firma in calce alla domanda comporta automaticamente l’autorizzazione all’Associazione al trattamento dei propri dati personali, in accordo alle normative in vigore e modifiche successive